Chi può avvalersi di tale procedura?
L’imprenditore commerciale e agricolo.
A quali condizioni (congiunte)?
in presenza di uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario1 che rendano probabile la crisi o l’insolvenza (dell’impresa);
con la prospettiva che il risanamento dell’impresa sia ragionevolmente perseguibile2.
Come si avvia la procedura?
L’imprenditore può chiedere, tramite una piattaforma telematica presente nel sito della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente
Sulla piattaforma è disponibile:
una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese (check list), contente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento
un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
Cosa deve inserire l’imprenditore nella piattaforma telematica?
L’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, deve allegare:
i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;
una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14/2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.
Cosa accade dopo la presentazione dell’istanza?
Il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede dell’impresa, ricevuta l’istanza da parte dell’imprenditore la comunica il giorno stesso alla commissione costituita unitamente a una nota sintetica contenente:
il volume d’affari
il numero dei dipendenti
il settore in cui opera l’impresa istante.
Entro i cinque giorni lavorativi successivi, la commissione nomina l’esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell’elenco secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente.
L’esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell’incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all’imprenditore l’accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l’ha nominato.
L’esperto, accettato l’incarico, convoca l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.
L’imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti.
Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete, l’esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.
Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.
L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di crisi.
Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore.
Per quanto riguarda l’accertamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendano probabile la crisi o l’insolvenza, si può far riferimento, anzitutto, alla nozione di crisi contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera a) del CCII, ivi definita come lo stato di squilibrio economico- finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Non va invece dimenticato che, di fatto, l’art. 2086, co. 2, c.c. richiede come precipuo obbligo posto in capo all’imprenditore, l’istituzione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale. ↩︎
la condizione che risanamento dell’impresa sia ragionevolmente perseguibile presupporre l’esistenza di un piano d’azione (evidentemente predisposto dall’imprenditore o dall’organo amministrativo) ovvero di un qualche analogo documento da esaminare e vagliare allo scopo di valutarne, per l’appunto, la ragionevole perseguibilità̀ (i.e. fattibilità). ↩︎