Si tratta di una proroga comunque sproporzionata
In base alla disciplina ordinaria, in tema di tributi locali “Gli avvisi di accertamento […] devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati” (art. 1 comma 161 della L. n. 296/2006).
Quest’anno, tuttavia, la questione è resa complicata dall’art. 67 del DL 18/2020,ai sensi del quale “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività […] di accertamento […] degli uffici degli enti impositori”; il comma 4 della stessa norma prevede poi: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori […]” operano i commi primo e terzo dell’art. 12 del DLgs. 159/2015.
A sua volta, l’art. 12 comma 1 del DLgs. 159/2015 sancisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi […] a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione […] dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento […] a favore degli enti impositori […]. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
La maggior parte degli “addetti ai lavori” (tra cui l’IFEL con nota del 22 giugno 2020), con il conforto della prassi amministrativa (cfr. risoluzione MEF n. 6/DF del 2020 e circolare Agenzia Entrate n.11/2020, quesito 5.9), ritengono che i termini, anche laddove non scadenti al 31 dicembre 2020, fruiscano di una proroga di 85 giorni, ossia per la durata della sospensione dei termini relativi alle attività di accertamento degli “uffici degli enti impositori” disposta dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dal comma 1 dell’art. 67 del DL n. 18/2020.
Tale tesi muove dall’assunto che i commi 1 e 4 del citato art. 67 dettano una disciplina di carattere generale valida per tutti gli enti impositori compresi i Comuni, con l’effetto, ad esempio, che questi ultimi potrebbero notificare l’avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2015 (in caso di omesso versamento) o all’anno 2014 (in caso di omessa dichiarazione) nel più ampio termine del 26 marzo 2021 e non necessariamente entro il 31 dicembre 2020.
L’approccio interpretativo testé richiamato potrebbe non convincere.
In primis, i commi 1 e 4 dell’art.67 del DL n. 18/2020, nel riferirsi agli “uffici degli enti impositori”, non sembrano guardare alla generalità degli “enti impositori” ma esclusivamente agli “uffici” delle Agenzie fiscali, in quanto il legislatore, come si ricava dall’art. 12 del DLgs. n. 159/2015 e da varie norme del codice del rito tributario, utilizza l’espressione “uffici degli enti impositori” quando intende riferirsi agli uffici delle Agenzie fiscali espressione “enti impositori”, quando vuole riferirsi alla generalità degli “enti impositori”. Del resto, oggi, il comma 1 dell’art. 157, nel prevedere per gli atti impositivi delle Agenzie fiscali in scadenza al 31 dicembre 2020 la scissione tra l’emissione e la notifica, consentendo di effettuare quest’ultima entro il 31 dicembre 2021, esclude espressamente l’operatività dell’ulteriore sospensione prevista dal comma 1 dell’art. 67, che, probabilmente, sarebbe stata applicabile essendo relativa agli uffici delle Agenzie fiscali.
In secundis, il legislatore, mediante il rinvio da parte del comma 4 del citato art. 67 al comma 1 del citato art. 12, sembra voler differire la notifica dei soli atti di accertamento in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, ammettendo che la stessa avvenga al più tardi entro la fine del mese successivo al termine del periodo di sospensione, cioè entro il 30 giugno 2020. Ciò in coerenza con la previsione, contenuta nello stesso comma 1 del citato art. 12, di consentire l’effettuazione dei versamenti sospesi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali entro la fine del mese successivo al termine del periodo di sospensione. D’altronde, il legislatore, ove avesse realmente voluto riservare anche agli Enti locali un ampliamento degli anzidetti termini, non si sarebbe limitato al comma 7-bis dell’art. 157 del DL n. 34/2020 a escludere che tale enti impositori possano beneficiare come le Agenzie fiscali del differimento sino al 31 dicembre 2021 della notifica degli atti impositivi in scadenza entro il 31 dicembre 2020 ed emessi entro tale data, ma avrebbe, contemporaneamente, previsto un alternativo prolungamento dell’esercizio del potere impositivo.
In ultimo, pur ammettendo che l’art. 67, commi 1 e 4 del DL n. 18/2020 consenta agli Enti locali un differimento dei termini decadenziali di accertamento pari ad 85 giorni, tale possibilità non dovrebbe, però, interessare gli avvisi di accertamento comunali in scadenza al 31 dicembre degli anni successivi al 2020, in quanto ciò risulterebbe sproporzionato e irragionevole rispetto alla stessa volontà del legislatore di evitare, per il tramite dell’art. 67 del DL n.18/2020, che le necessarie misure di contenimento alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 impattino negativamente sul regolare esercizio del potere impositivo.