Il Tribunale di Milano, con la recente sentenza n. 10053 del 3 ottobre 2017, Est. Dr.ssa A. Cozzi, si è pronunciato sui presupposti necessari per la dichiarazione di indegnità a succedere ex art. 463, n. 6, c.c., e sulle modalità temporali di produzione dell’efficacia costitutiva della relativa pronuncia, destinata ad operare ex tunc, onerando l’indegno della restituzione di tutti i beni ereditari e dei frutti percepiti.
Lo scarso materiale pretorio ha imposto alla Corte meneghina un’attenta disamina anzitutto degli oneri di allegazione gravanti sull’attore; ha chiarito, infatti, il Tribunale che: “su chi agisce in giudizio per far dichiarare l’indegnità a succedere ai sensi dell’art. 463, n. 6, c.c. – uso cosciente di un testamento falso – grava, prima ancora che l’onere generale di dar prova dei fatti costitutivi della pretesa ex art. 2967, c.c., un onere cd. assertivo, essendo tenuta a dedurre, nell’atto introduttivo o al più tardi nella prima memoria, i fatti che pone a fondamento della domanda, sui quali si instaura il contraddittorio e che, se contestati, devono essere provati”.
La ricaduta del principio è solo apparentemente rivolta all’attore, in quanto parrebbe essere il convenuto a dover contestare puntualmente le “asserzioni” formulate da colui che abbia interesse alla pronuncia di indegnità, pena l’applicazione del principio di non contestazione, con evidente alleggerimento, anche in subiecta materia, dell’onere della prova tutte le volte in cui il convenuto non contesti puntualmente tutte le deduzioni assertive che contribuiscono, anche indirettamente, a corroborare la tesi attorea.
Il Tribunale di Milano si concentra poi sui costituenti della norma applicata al caso di specie, per ricordare come “la dichiarazione di indegnità a succedere ex art. 463, n. 6, c.c., imponga al giudice di merito di verificare la ricorrenza contestuale dei requisiti oggettivi – l’uso del testamento falso – e soggettivi – la consapevolezza della falsità – richiesti dalla norma”, con la conseguenza che il ricorrere alternativo degli uni o degli altri inevitabilmente osta alla pronuncia di indegnità.
Su tali premesse, l’arresto esamina partitamente gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 463, n. 6, c.c., chiarendo le latitudini del concetto di “uso del testamento”, che “può consistere non solo nella richiesta di pubblicazione rivolta al Pubblico Ufficiale (cd. uso stragiudiziale), ma anche nella formulazione di eccezioni giudiziali presupponenti l’autenticità dell’atto di ultima volontà (cd. uso giudiziale), quali: a) l’allegazione, nel giudizio di falso, di una perizia diretta a provare l’asserita autenticità del testamento; b) la domanda di inefficacia di altro testamento formulata in via riconvenzionale nel giudizio di indegnità; c) la riproposizione, nel processo di appello, della medesima domanda riconvenzionale."
Sul versante dei requisiti soggettivi, la sentenza affronta il tema della necessaria consapevolezza, da parte di colui che “fa uso del testamento” della falsità dell’atto di ultima volontà, e delle difficoltà legate alla prova degli stati soggettivi, con una significativa apertura all’utilizzo dello strumento presuntivo: “la sussistenza del requisito soggettivo della consapevolezza di falsità del testamento, richiesta dall’art. 463, n. 6, c.c, può essere provata non solo attraverso la cd. “prova storica”, ma altresì ricorrendo allo strumento delle presunzioni (cd. prova critica).
In particolare, prosegue il Tribunale di Milano, “la ricorrenza di inferenze probabilistiche (gravità), non equivoche (precisione), né smentite da elementi probatori dissonanti (concordanza) è in grado di supportare il positivo accertamento dell’uso sciente di un testamento falso”.
Infine, il Giudice meneghino dedica un significativo passaggio alla retroattività della pronuncia costitutiva di indegnità, essendo onerato l’indegno della “restituzione, oltreché dei beni, anche dei frutti percepiti, i quali, in assenza di specificazione normativa, sono rappresentati, dagli interessi al tasso legale maturati sulla somma liquida ereditata dall’apertura della successione sino al saldo."