Chi può avvalersi di tale procedura?
L’imprenditore commerciale e agricolo.
A quali condizioni (congiunte)?
Lo studio offre consulenza legale stragiudiziale e giudiziale con riferimento a contenziosi afferenti all’ambito della responsabilità medica.
Il legislatore, che con la legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco) ha introdotto significative modifiche sostanziali in materia penale e civile rispetto alla sua tradizionale configurazione, al fine di realizzare i seguenti obiettivi:
1) concentrare la responsabilità in capo alle strutture, agevolando i medici che vi operano, (con esclusione dei medici che erogano prestazioni in base a rapporti contrattuali direttamente intervenuti con i pazienti);
2) costruire un sistema di tutela efficace dei danneggiati, presidiato dall’introduzione di un sistema assicurativo obbligatorio, globalmente strutturato, assistito dall’azione diretta mutuata dall’ambito della rc auto (con i suoi corollari, tra cui la non opponibilità al terzo delle eccezioni contrattuali) ed affiancato da un Fondo di Garanzia deputato ad intervenire laddove la tutela assicurativa risulti insufficiente.
Uno dei fulcri della nuova normativa è senza dubbio rappresentato dall’art. 7, rubricato “Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria”.
La norma si pone chiaramente in continuità con gli obiettivi del “Decreto Balduzzi”, di cui costituisce uno sviluppo teso, tra l’altro, a superarne le ambiguità mediante una formulazione testuale decisamente più chiara e tale da non generare nuovi equivoci.
Il riferimento va al richiamo all’art. 2043 c.c., contenuto nel primo comma dell’art. 3, D.L. n. 158/2012, che dalla prevalente opzione interpretativa (anche della giurisprudenza di legittimità) era stato ritenuto troppo labile per fondare un regime di responsabilità diverso da quello di creazione giurisprudenziale e basato sulla nozione del “contatto sociale”.
L’art. 7 della Legge Gelli (norma che rappresenta uno degli snodi cruciali della riforma) scio-glie qualsiasi dubbio: essa, infatti, prevede un doppio regime di responsabilità civile:
- da un lato, assoggetta alla responsabilità contrattuale “ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile” soltanto le strutture sanitarie e sociosanitarie (pubbliche o private) ed i medici liberi professionisti; così, in relazione alla responsabilità dell’ente ospedaliero la riforma non ha una portata innovativa, essendosi limitata a recepire il granitico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto;
- dall’altro, assoggetta alla responsabilità ex art. 2043 c.c. i medici che svolgano la loro attività all’interno di una struttura, in qualità di dipendenti o ad altro titolo (ma comunque “per conto terzi” e non in forza di un rapporto contrattuale diretto con il paziente).
Il “sistema” risulta orientato in modo piuttosto razionale, ponendo il (più gravoso) regime della responsabilità contrattuale in capo a chi quella responsabilità debba ontologicamente assumersela, vuoi perché legato al paziente da un vero e proprio rapporto negoziale, vuoi in forza della propria posizione di gestore dell’attività in forma di impresa e con assunzione del potere/dovere di governo del rischio clinico.
La responsabilità contrattuale permane, inoltre, a carico del medico specialista privato e in ogni caso in cui sia possibile allegare un contratto da parte del professionista.
L’attività consulenziale dello studio legale, attraverso un network di qualificati professionisti (avvocati civilisti, amministrativi, penalisti e medici legali), è funzionale ad offrire un sistema completo di tutela con riferimento alle conseguenze civili, penali, amministrativo – contabili e disciplinari derivanti da fatti dannosi verificatisi nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie.
Pubblicato il Dicembre 4, 2021
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Pubblicato il Ottobre 13, 2021
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Pubblicato il Luglio 22, 2021
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Pubblicato il Marzo 20, 2021
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